Il Ministero della Salute ha emanato il nuovo piano annuale di controllo ufficiale per il monitoraggio dei contaminanti di origine animale o industriale nei prodotti alimentari: tra quelli da tenere ai livelli più bassi nei prodotti alimentari rientrano anche i farmaci veterinari.
Il piano di controllo del Ministero della Salute ha lo scopo di programmare e coordinare le attività volte alla verifica della conformità alla normativa di settore e alla raccolta di dati di occorrenza: fornisce, dunque, indicazioni alle autorità circa la pianificazione del controllo ufficiale dei contaminanti nei prodotti alimentari, a partire dal campionamento nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.
Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche (art. 2 del Regolamento CEE 315/1993).
Cosa si intende per ‘contaminante’
È considerata contaminante ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente.
I controlli in base al Regolamento UE 625/2017 sono di tre tipi:
- documentale: verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa;
- di identità: esame visivo per verificare che il contenuto e l’etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento;
- di tipo fisico: controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell’etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa.
Inoltre è previsto qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità al regolamento UE 625/2017 (Controlli Ufficiali) a partire dal campionamento in tutte le fasi produttive. Le verifiche attengono anche alla conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.
Fonte: Unaitalia, Ministero della Salute