Il Decreto 30 maggio 2023: modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli

Francesco Galuppo 1, Giuditta Tilli 2, Alessandra Piccirillo 2 - 1 Unità Locale Socio-Sanitaria (ULSS) 6 Euganea, Via Enrico degli Scrovegni 14, 35131 Padova - 2 Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università degli Studi di Padova, Viale dell’Università 16, Legnaro, 35020 Padova

113

In Italia, in seguito all’epidemia di Influenza Aviare (IA) del 1999-2000, è nata la normativa che ha stabilito norme obbligatorie sull’attuazione della biosicurezza nella produzione avicola. Da allora le norme sono state aggiornate annualmente e il 30 maggio 2023 il Ministero della Salute italiano ha adottato un nuovo Decreto (seguendo gli stessi principi e requisiti del Regolamento UE 429/2016) sulla biosicurezza nella produzione avicola. Lo scopo di questo articolo tecnico è quello di diffondere la nuova legislazione sulla biosicurezza applicata in Italia, così come le sue differenze e i miglioramenti rispetto alla precedente, all’interno del progetto NetPoulSafe (G.A. 101000728).


A partire dai primi anni 2000, in seguito all’epidemia di Influenza Aviare ad alta patogenicità del 1999-2000 che ha coinvolto oltre 16 milioni di animali in 413 focolai, distribuiti prevalentemente nelle regioni ad alta intensità di allevamento avicolo del Nord Italia (ovvero Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che da sole costituiscono all’incirca due terzi del settore avicolo italiano in termini di numero di allevamenti, animali e uova prodotti e animali macellati), le Autorità Competenti e il legislatore hanno cominciato a porsi il problema di come prevenire nuove situazioni dello stesso tipo. Conseguentemente si è cominciato a parlare di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

Tra le prime norme predisposte si può ricordare un Decreto della Giunta Regionale (DGR) della Regione Veneto (DGR 311 del 15 giugno 2005) i cui contenuti tecnici, ovvero le misure di biosicurezza previste, hanno poi costituito il nucleo del testo dell’Ordinanza Ministeriale (OM) del 26 agosto 2005.

Biosicurezza: dall’OM 26 agosto 2005 al DM 30 maggio 2023

L’OM del 26 Agosto 2005 è stata la prima norma a valenza nazionale in materia di biosicurezza, non solo nel settore avicolo ma in senso assoluto. Parlare allora di biosicurezza nell’ottica della prevenzione di nuove epidemie ha costituito senza dubbio uno slancio verso il futuro secondo una strategia assolutamente lungimirante. L’OM citata, in quanto tale, era uno strumento a valenza temporale limitata, per cui di anno in anno andava a scadenza e veniva riproposta con degli aggiustamenti nel testo più o meno importanti, che cercavano di tenere conto della mutata situazione epidemiologica. Tra i concetti più significativi sviluppati nel corso degli anni ricordiamo l’introduzione della zona filtro per le persone e della postazione di disinfezione per gli automezzi, fino ad arrivare a quello della dogana danese.

Nel frattempo anche a livello europeo lo scenario epidemiologico è cambiato, per cui a più riprese si sono verificate importanti epidemie di Influenza Aviare ad alta patogenicità. Parallelamente si è sviluppato un percorso che ha determinato un vero e proprio stravolgimento dal punto di vista normativo con l’emanazione del Regolamento UE 429 del 9 marzo 2016 (Regolamento di Sanità Animale). Tale regolamento si è prefisso di definire un quadro logico per la gestione delle principali malattie (le cosiddette “Big Five”), ovvero: Afta Epizootica, Peste Suina Africana, Peste Suina Classica, Peste Equina e Influenza Aviare ad alta patogenicità con lo stesso approccio metodologico e seguendo la stessa strategia.

Peraltro il citato Regolamento pone molta attenzione al tema, considerando la biosicurezza (punto 43 delle considerazioni introduttive) “[…] uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori […]” e definendola chiaramente (art. 4, punto 23) come “l’insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in: a) una popolazione animale, o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale.”

Come è noto, la normativa nazionale non può essere in contrasto con la legislazione comunitaria, ma deve integrarsi con la stessa. Pertanto i presupposti logici dell’OM 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) nel tempo sono venuti meno e si è resa necessaria la predisposizione di un nuovo strumento normativo dedicato da applicare al settore avicolo in materia di biosicurezza: il Decreto Ministeriale (DM) 30 maggio 2023. Con l’occasione, inoltre, si è cercato di integrare nel testo del nuovo provvedimento altri elementi normativi più o meno specifici, che nel corso degli anni avevano definito alcuni aspetti in materia di biosicurezza in modo da avere una visione quanto più completa possibile.

Il Decreto Ministeriale 30 maggio 2023

L’emanazione del Regolamento UE 429 del 2016, da subito entrato in vigore, ma diventato applicativo dal 21 aprile 2021, ha comportato una sovrapposizione cronologico/amministrativa dei provvedimenti: OM del 10 dicembre 2019 (che prevedeva l’estensione delle misure previste al 21 aprile 2021), la successiva OM 21 aprile 2021 (che prevedeva l’estensione delle stesse al 30 aprile 2022) e da ultimo l’OM dell’8 aprile 2022 (che prevedeva l’estensione delle misure al 30 aprile 2023). I vari passaggi amministrativi necessari hanno determinato la pubblicazione del Decreto 30 maggio sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno.

Nel frattempo peraltro, ai fini di una piena e armonizzata applicazione del Regolamento UE 429 sono entrati vigore il Decreto Legislativo 134 del 5 agosto 2022 in materia di “identificazione e registrazione degli operatori e degli stabilimenti” e il Decreto Legislativo 136 del 5 agosto 2022 in materia di “prevenzione e controllo delle malattie animali”.

Il Decreto 30 maggio 2023 si colloca quindi nel contesto storico amministrativo sopra descritto e, pur mantenendo molti dei contenuti delle vecchie ordinanze che si erano succedute negli anni, presenta sostanzialmente un’impalcatura logica nuova e con dei contenuti in parte diversi.

Anzitutto il Decreto è diviso in tre parti principali:

  1. Testo vero e proprio, costituito di 7 articoli
  2. Allegato A, “Modalità applicative per l’applicazione delle misure di biosicurezza” che costituisce il cuore del provvedimento
  3. Allegato B, “Criteri per l’individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione dell’Influenza Aviare”.

Per quanto riguarda i 7 articoli iniziali è da evidenziare come elemento di novità che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano predispongano dei programmi di verifica con dei target minimi da raggiungere (almeno il 10% degli allevamenti ordinari e un controllo perlomeno annuale negli svezzatori) (artt. 3 e 4). In secondo luogo viene stabilito dall’art. 7 che “[…] gli operatori responsabili di stabilimenti già registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) devono garantire il rispetto di quanto previsto all’allegato A, adeguando i propri stabilimenti entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto […]” ovvero, fatta salva la pubblicazione del Decreto sulla GU del 30 Giugno 2023, entro il 30 giugno 2024, mentre gli adempimenti previsti sono obbligatori da subito per gli stabilimenti di nuova registrazione, con la possibilità di deroghe limitatamente agli

[…] allevamenti avicoli non ancora registrati nella BDN per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati comunque rilasciati tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’impianto […]”.

Analizzando l’Allegato A sono evidenti alcune novità importanti in termini di impostazione logica dei suoi contenuti rispetto a quanto prevedeva precedentemente il testo dell’Allegato all’OM 26 agosto 2005 e s.m.i.

Anzitutto sono presenti una serie di definizioni, tra le quali, in quanto nuova nei contenuti rispetto alle definizioni precedente, si ritiene importante evidenziare quella di accasamento per aree omogenee inteso come “[…] programma di accasamento degli allevamenti ordinari di tacchini condiviso tra le diverse filiere e approvato dai servizi veterinari territorialmente competenti, caratterizzato dall’accasamento di animali di un solo sesso per ciascun allevamento. Le aree a loro volta possono essere a sessi separati o a sessi misti. Per le aree deve essere garantito lo svuotamento completo dell’area in 21 giorni […]”.

La novità in questo caso sta nel determinare come criterio fondamentale lo “svuotamento sincrono”, individuando come fattore di rischio di introduzione dell’Influenza Aviare nell’area la fase terminale del ciclo di allevamento.

Si passa quindi all’individuazione delle misure previste per le diverse categorie di stabilimenti, ovvero gli allevamenti familiari (ed è la prima volta che delle indicazioni specifiche, seppur molto limitate ed essenziali, quali:“[…] in caso di aumentato rischio di introduzione e diffusione di malattia a carattere epidemico […]” prevedono la possibilità di alimentazione/abbeverata e stoccaggio alimenti al chiuso), gli allevamenti ordinari con capacità fino a 250 capi, gli allevamenti ordinari con capacità oltre i 250 capi, gli allevamenti ordinari all’aperto (per i quali sono previste misure aggiuntive specifiche), gli svezzatori, le fiere e i mercati avicoli, i centri di imballaggio, di lavorazione e deposito uova e gli incubatoi (anche questo costituisce una novità assoluta), come definito nelle specifiche sezioni.

In particolare per quanto attiene agli incubatoi è prevista una separazione funzionale e strutturale delle diverse aree (individuate in magazzinaggio e classificazione delle uova, disinfezione delle uova, pre-incubazione, incubazione per la schiusa, sessaggio e vaccinazione dei pulcini di un giorno, condizionamento di uova da cova e pulcini di un giorno per la spedizione) nel rispetto del principio della circolazione a senso unico delle uova da cova, delle attrezzature, del personale e (per i nuovi stabilimenti) del “[…] flusso unidirezionale dell’aria all’interno dei locali […].”

Per quanto riguarda il dettaglio delle misure previste per le diverse tipologie di stabilimento (principalmente si tratta di misure già definite in precedenza, in alcuni casi riviste e rimodulate con possibilità di deroghe per alcune di esse), si rimanda alle Tabelle 1 e 2 in cui sono riassunte schematicamente e in maniera semplificata rispettivamente le misure strutturali e gestionali previste per le diverse fattispecie.

Nello specifico, per le misure di tipo strutturale previste dal Decreto (Tabella 1), le principali novità riguardano:

  • l’obbligo di un’area di disinfezione con impianto fisso automatizzato per gli allevamenti ordinari con capacità superiore ai 250 capi, da rispettare per gli allevamenti nuovi, ristrutturati, ma anche per quelli pre-esistenti che si trovino in zone ad alto rischio di introduzione e alto rischio di diffusione (zone A) e alto rischio di introduzione e maggiore diffusione (zone B) di Influenza Aviare;
  • la zona filtro organizzata funzionalmente in zona sporca e zona pulita (con il relativo obbligo di conservazione dei documenti comprovanti l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da tenere a disposizione del personale e dei visitatori) per gli allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi (mentre per quelli con capacità inferiore a 250 capi è previsto “[…] uno spazio per la custodia dell’abbigliamento ad esso (l’allevamento, ndr) dedicato […]”);
  • l’obbligo di collocare le celle per lo stoccaggio delle carcasse in un posto dove l’area sottostante sia costituita da materiale lavabile e disinfettabile;
  • la presenza di strutture in grado di ospitare al coperto animali allevati all’aperto;
  • la presenza di sistemi finalizzati alla riduzione della dispersione delle polveri (quali barriere naturali/artificiali o nebulizzatori) previsti per gli allevamenti avicoli ordinari con sistemi di estrazione forzata dell’aria e con capacità superiore ai 250 capi, situati in zona A e zona B, laddove possibile e in particolare se posti a una distanza inferiore ai 1.000 metri da altri allevamenti della stessa tipologia;
  • la presenza di pozzetti per la raccolta delle acque di scarico con termine di adeguamento fissato entro i dodici mesi di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda invece le misure di tipo gestionale previste dal Decreto (Tabella 2), le principali novità riguardano:

  • l’obbligo di accasamento di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente dall’incubatoio per gli allevamenti di polli da carne, di pollastre di ovaiole da consumo, di pollastre da riproduzione e di tacchini da carne, con possibilità di deroga (da parte dell’ASL) limitate a situazioni eccezionali ma con l’esclusione degli stabilimenti posti nelle aree ad alto rischio;
  • il sostanziale divieto di spostamento degli animali da un capannone all’altro durante il ciclo di allevamento;
  • il divieto (raccomandazione nel caso di allevamenti ordinari con capacità inferiore a 250 capi) di contatto con il pollame da allevamento nelle 48 ore successive all’esercizio dell’attività venatoria.

In aggiunta vi sono delle altre sezioni dedicate alle regole minime da seguire per:

  • la gestione corretta delle movimentazioni degli allevamenti ordinari di pollame;
  • le distanze minime per l’apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore ai 250 capi e per la riconversione degli allevamenti già esistenti
  • la gestione corretta delle pulizie e delle disinfezioni
  • la gestione del vuoto biologico e sanitario
  • la gestione corretta degli animali morti
  • la gestione della lettiera e della pollina.

Non scendendo nei dettagli di ogni singola determinazione, si ritiene che una sezione importante dell’Allegato A su cui vale la pena di soffermarsi sia quella dedicata alle distanze minime per l’apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti. In questo caso gli elementi di novità consistono nella determinazione di distanze minime da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (1.500 metri in zona A e B, ridotti a 1.000 nelle restanti parti del territorio nazionale) e di suini (500 metri), oltre che dei biogas (solo elemento già previsto dalle ultime versioni dell’OM) che utilizzano pollina (500 metri), con la possibilità di deroghe per le distanze minime dagli altri allevamenti (mai comunque inferiori rispettivamente in zona A e nelle restanti zone del territorio nazionale ai 1.000 e ai 500 metri) ad esclusione delle zone B.

Per quanto riguarda i contenuti relativi all’Allegato B (3), essi riguardano:

  • la definizione dei fattori di rischio di introduzione negli stabilimenti e di diffusione tra gli stessi dell’Influenza Aviare utile all’aggiornamento della classificazione del territorio in termini di rischio;
  • l’individuazione delle misure aggiuntive da applicare rispettivamente in zona A e in zona B con particolare riferimento alla gestione dell’allevamento all’aperto, alla possibile sospensione di concentrazioni di pollame, all’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi oltre che al rilascio della selvaggina da penna.

Un ultimo aspetto da considerare consiste nel fatto che pur mancando il testo del decreto di una disciplina sanzionatoria specifica, l’art. 23 del Decreto Legislativo 136 del 5 agosto 2022 (che rimanda all’art. 10 dello stesso in cui si fa riferimento a norme specifiche in materia di biosicurezza di successiva emanazione) prevede che “[…] l’operatore che non adotta misure di biosicurezza […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro […]”.

Infine, l’evoluzione dei contenuti dell’OM 26 Agosto 2005 e s.m.i. nel tempo ha comportato l’inserimento di misure di biosicurezza volte a dare garanzie non solo in merito al pericolo costituito dall’Influenza Aviare, ma potenzialmente anche ad altri pericoli di natura biologica (un esempio su tutte, quello della dogana danese). Così facendo, l’attuale DM 30 Maggio 2023 rappresenta una naturale prosecuzione dell’OM e costituisce un elemento di prevenzione delle malattie a tutto tondo.

Scarica l’articolo in versione PDF.