
Il limite del 5% resta, ma l’impiego di mangimi proteici non biologici non sarebbe più riservato al pollame giovane. L’accordo modifica anche le superfici dei ricoveri, le condizioni per l’accesso all’aperto e le regole per l’allevamento delle quaglie.
La deroga europea che consente l’impiego di mangimi proteici non biologici nell’avicoltura biologica potrebbe essere estesa anche al pollame adulto e prorogata fino al 31 dicembre 2036. È quanto stabilisce l’accordo provvisorio raggiunto il 20 ottobre tra Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo sulla revisione del Regolamento (UE) 2018/848. Il testo di compromesso, pubblicato il 22 ottobre, contiene anche modifiche alle norme sulle strutture di allevamento.
Mangimi proteici, confermato il limite del 5%
Oggi la deroga è riservata al pollame giovane e scade il 31 dicembre 2026. Per utilizzarla, l’autorità competente deve confermare che i mangimi proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficiente. I composti proteici impiegati non devono essere reperibili in forma biologica né prodotti o preparati con solventi chimici.
Il limite resta fissato al 5% nell’arco di 12 mesi, calcolato sulla sostanza secca dei mangimi di origine agricola. L’accordo non modifica questa percentuale, ma elimina il riferimento al pollame giovane, aprendo la possibilità di ricorrere alla deroga anche nelle altre fasi produttive. La verifica dell’effettiva indisponibilità delle fonti biologiche rimane obbligatoria.
La carenza di mangimi proteici biologici adeguati per pollame e suini è stata riconosciuta dalla Commissione europea come un problema strutturale nella relazione del 28 settembre 2026. Il divieto di utilizzare amminoacidi di sintesi nella produzione biologica complica il soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali, soprattutto negli animali giovani. La disponibilità delle materie prime resta inoltre difficile da quantificare: nel 2024 soltanto 13 Stati membri hanno trasmesso dati sulle quantità di mangimi biologici commercializzati come fonti di specifici composti proteici per il pollame.
Il considerando 18 bis del testo concordato collega l’estensione della deroga alla necessità di soddisfare i fabbisogni di specifici composti proteici di pollame e suini. La Commissione dovrà continuare a monitorare il ricorso alle autorizzazioni e l’evoluzione del mercato. Entro il 31 dicembre 2031 presenterà una nuova relazione sulla disponibilità di mangimi proteici biologici e sulle cause delle eventuali carenze. Già dal 1° gennaio dello stesso anno potrà intervenire mediante atti delegati per anticipare la fine delle deroghe o prolungarle oltre il 2036.
Ricoveri, accesso all’aperto e quaglie
Per il pollame da ingrasso biologico cambia il criterio con cui viene applicato il limite di superficie dei ricoveri. Gli attuali 1.600 m² massimi di superficie utilizzabile, calcolati complessivamente per unità di produzione, diventano il limite per ciascun ricovero. Sarà quindi possibile avere più edifici nella stessa unità produttiva, ciascuno entro la soglia prevista.
La motivazione è riportata nel considerando 22: secondo il testo europeo, l’attuale vincolo limita lo sviluppo dell’avicoltura biologica da carne senza apportare benefici aggiuntivi al benessere animale o all’ambiente.
Per l’accesso all’aperto viene invece introdotto un riferimento esplicito allo sviluppo del piumaggio. La normativa vigente richiede di consentire l’uscita degli animali fin dalla più giovane età possibile, compatibilmente con le loro condizioni fisiche e fisiologiche. La nuova formulazione stabilisce che i volatili debbano essere sufficientemente impiumati da poter regolare la temperatura corporea nelle condizioni climatiche esterne.
Il considerando 21 motiva la modifica con i rischi per i giovani animali non ancora impiumati, che necessitano di temperature stabili per sviluppare i comportamenti alimentari e di abbeveraggio, maturare le difese contro le infezioni ed essere protetti dai predatori.
Per le quaglie allevate per la produzione di carne, il compromesso fissa inoltre un periodo di conversione di cinque settimane per gli animali introdotti prima dei tre giorni di vita. L’età minima di macellazione sarà di 42 giorni quando non vengono utilizzate linee genetiche a lento accrescimento.
L’accordo deve ancora essere sottoposto alla revisione giuridico-linguistica e all’approvazione formale del Consiglio e del Parlamento europeo. L’articolo 2 del testo concordato stabilisce l’entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fino ad allora resta applicabile la normativa vigente, con la deroga sui mangimi proteici non biologici limitata al pollame giovane e in scadenza il 31 dicembre 2026.
Fonti
Consiglio dell’Unione europea, Documento 14715/26 – Testo di compromesso del 22 ottobre 2026.
Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2018/848 – Testo consolidato.
Commissione europea, Relazione COM(2026) 508 del 28 settembre 2026.





