Riammesse le farine animali nell’alimentazione di alcune specie da allevamento

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La Commissione ENVI ha approvato la modifica al regolamento n. 999/2001 per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Sarà ora autorizzato l’uso delle PAP di suini e insetti per gli avicoli.

Il 22 giugno 2021 la Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo è stata chiamata a votare sul Regolamento della Commissione che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali ai soggetti d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia.

La proposta di risoluzione è stata quindi approvata. Il regolamento della Commissione autorizzerà i seguenti nuovi usi: proteine animali trasformate (PAP) di suino nei mangimi per avicoli; PAP di avicoli nei mangimi per suini; gelatina e collagene da ruminanti nell’alimentazione degli animali d’allevamento non ruminanti; PAP da insetti nei mangimi per avicoli e suini.

Rimarrà invece in vigore il divieto del “riciclaggio intraspecie”, cioè dell’alimentazione di animali terrestri di una determinata specie diversi dagli animali da pelliccia con PAP, provenienti da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie, e dell’uso della PAP nei mangimi per ruminanti.

Il regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 stabiliva una serie di norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Negli ultimi anni, con l’evoluzione della situazione epidemiologica sull’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), si è iniziato a prendere in considerazione un ripensamento di questo regolamento.

Sulla base dei contenuti di due pareri scientifici emessi dal gruppo di esperti sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’EFSA, rispettivamente il 24 gennaio 2007 e il 17 novembre 2007, la TSE Road Map riconosce che nessuna TSE è stata identificata come presente in animali d’allevamento non ruminanti in condizioni naturali. Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato delle conclusioni secondo le quali la disponibilità di tecniche analitiche efficaci e convalidate per distinguere tra proteine animali trasformate provenienti da specie diverse dovrebbe essere un prerequisito per qualsiasi eventuale reintroduzione dell’uso di proteine animali trasformate da non ruminanti per l’alimentazione di altre specie non ruminanti. È stata inoltre effettuata un’analisi dei rischi di tale reintroduzione per quanto riguarda la salute animale e pubblica. Il laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine animali nei mangimi (EURL-AP) ha convalidato nel 2012 un nuovo metodo diagnostico basato sul DNA (PCR), in grado di rilevare eventuale materiale da ruminanti nei mangimi. La convalida di questo metodo ha consentito la riammissione, nel 2013, dell’uso di proteine animali trasformate non ruminanti nei mangimi per animali d’acquacoltura come stabilito nel regolamento (UE) n. 56/2013 7 della Commissione.

Il 7 giugno 2018 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) di BSE rappresentato dalle proteine animali trasformate. Il QRA ha stimato un’infettività totale della BSE quattro volte inferiore a quella stimata nel 2011, con meno di un nuovo caso di BSE previsto ogni anno.

Il 22 settembre 2020 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sul potenziale rischio di BSE nei bovini rappresentato dall’uso di collagene e gelatina di ruminanti nei mangimi per animali d’allevamento non ruminanti, concludendo che la probabilità che nessun nuovo caso di BSE nella popolazione bovina si generi attraverso una delle tre vie di rischio individuate in tale parere è superiore al 99%.

La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine vegetali nell’Unione europea, pubblicata il 22 novembre 2018, sottolineava la necessità di ridurre la dipendenza dell’Unione dai Paesi terzi per l’approvvigionamento di proteine.

Dal punto di vista nutrizionale, le proteine animali trasformate sono un’ottima materia prima per mangimi, con un’alta concentrazione di nutrienti altamente digeribili come amminoacidi e fosforo, e un alto contenuto di vitamine. La riammissione delle proteine animali trasformate di origine non ruminante in animali non ruminanti ridurrebbe questa dipendenza dalle proteine dei Paesi terzi.

Fonte: www.sivempveneto.it