Emissioni negli allevamenti avicoli: nuove regole UE dal 2030

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La Commissione europea ha adottato nuove regole per ridurre le emissioni degli allevamenti avicoli e suinicoli. Le misure riguardano soprattutto l’alimentazione degli animali, la gestione delle deiezioni e le emissioni dei ricoveri. Previsti anche adempimenti amministrativi più semplici e un periodo di transizione fino al 2032.

L’8 ottobre 2026 la Commissione europea ha adottato le Uniform Conditions for Operating Rules for Livestock (UCOL), che stabiliscono requisiti ambientali comuni per gli allevamenti avicoli e suinicoli soggetti alla direttiva europea sulle emissioni industriali e degli allevamenti.

Per il settore avicolo, le disposizioni interessano gli allevamenti con una capacità pari o superiore a 300 unità di bestiame adulto (UBA) nel caso delle sole ovaiole e a 280 UBA per le altre categorie di pollame. La soglia di 280 UBA si applica anche agli allevamenti misti di pollame, con uno specifico fattore di ponderazione per le ovaiole.

Le nuove regole puntano a contenere le emissioni di ammoniaca e le quantità di azoto e fosforo escrete dagli animali, con l’intento di limitare l’inquinamento atmosferico e delle acque. Allo stesso tempo, Bruxelles intende semplificare gli adempimenti per gli allevatori, introducendo requisiti ambientali minimi comuni per superare la frammentazione degli approcci nazionali.

Cosa cambia per gli allevamenti avicoli

Le misure interessano diverse attività, dalla preparazione dei mangimi alla gestione delle deiezioni, comprese la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione sui terreni agricoli.

Un ruolo importante è affidato all’alimentazione, sulla quale gli allevatori potranno intervenire per ridurre le sostanze escrete dagli animali. Tra le tecniche indicate figurano la riduzione del contenuto di proteina grezza nei mangimi, l’alimentazione per fasi, adattata alle diverse esigenze produttive, e l’impiego di additivi autorizzati.

L’allegato stabilisce inoltre valori massimi per le emissioni di ammoniaca dei ricoveri, differenziati per categoria avicola e tipologia di impianto. Gli Stati membri potranno adottare anche sistemi alternativi di controllo, purché garantiscano riduzioni delle emissioni almeno equivalenti.

Per i polli da carne, il limite è di 0,05 kg di ammoniaca per posto animale all’anno nei nuovi impianti e di 0,07 kg in quelli esistenti. Per le ovaiole allevate senza gabbie, i valori sono rispettivamente di 0,10 e 0,13 kg. In alcuni impianti esistenti con rimozione poco frequente delle deiezioni, in presenza di una fossa sottostante e di misure che ne garantiscano un elevato contenuto di sostanza secca, il limite può raggiungere 0,25 kg.

Il documento fissa inoltre valori massimi di azoto e fosforo escreti per ovaiole, polli da carne, anatre e tacchini. Questi limiti numerici, insieme a quelli relativi all’ammoniaca, non si applicano alla produzione biologica, che rimane comunque soggetta alle altre prescrizioni pertinenti.

Più libertà nella scelta delle tecniche

Gli allevatori non saranno obbligati a utilizzare soltanto le soluzioni indicate dalla Commissione. Potranno adottare anche tecniche alternative, purché gli Stati membri ne verifichino, sulla base di evidenze scientifiche, l’efficacia ambientale almeno equivalente.

Tra gli interventi possibili rientrano il miglioramento della gestione delle deiezioni, il trattamento dell’aria e le modifiche alle condizioni operative dei ricoveri. La scelta potrà quindi tenere conto delle caratteristiche e delle dimensioni dell’azienda.

Anche sul piano burocratico sono previste semplificazioni. Gli Stati membri potranno prevedere procedure di registrazione semplificate, in alternativa al regime autorizzativo completo. Per determinate categorie di allevamenti, tuttavia, potrà continuare a essere richiesta un’autorizzazione, come nel caso delle strutture con più di 40.000 posti per il pollame.

Le scadenze per l’applicazione

L’applicazione sarà graduale, con tempi diversi in base alla capacità degli allevamenti, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

Secondo la decisione europea, le nuove disposizioni dovranno essere applicate entro l’8 ottobre 2030 agli allevamenti con una capacità pari o superiore a 600 UBA, entro l’8 ottobre 2031 a quelli con una capacità compresa tra 400 e meno di 600 UBA e, per le altre installazioni interessate, entro l’8 ottobre 2032.

Fonte: Commissione europea, Direzione generale Ambiente, 8 ottobre 2026; decisione di esecuzione C(2026) 6899 final e relativo allegato tecnico; direttiva (UE) 2024/1785.